A seguito di parecchi interventi degli Enti tutori per quanto riguarda la verifica della formazione e dell’addestramento dei lavoratori che usano i DPI otoprotettori e quelli particolari di cui al D.L.vo 475/1992 di terza categoria (salva vita), si ricorda che tale formazione ed addestramento è obbligatorio per :

  • otoprotettori (tappi, cuffie, altri);
  • DPI salvavita
  1. gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici, (maschere e filtri antigas. n.d.r.);
  2. gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
  3. i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
  4. i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
  5. i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50 °C;
  6. i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto, (cinture di sicurezza e similari n.d.r.);
  7. i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

La scrivente Società si rende disponibile per eseguire gli interventi del caso.

IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

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