A seguito di segnalazioni di dubbi sull’argomento, si invia una nota di memoria.

Il D.L.vo 81/2008, all’art. 26, impone ai Datori di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda di:

  1. verificare, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    2. acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,
  2. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il dettato del punto b) è ottemperato con la redazione del documento di cooperazione e coordinamento DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) nel quale compaiono i pericoli ed i rischi introdotti dall’appaltatore, i pericoli ed i rischi presenti nei luoghi di lavoro del committente e le misure di prevenzione e protezione adottate dal committente per annullare/ridurre al minimo i pericoli ed i rischi per il personale di entrambi quando esistano situazioni di interferenza.

Nel caso in cui i lavori si svolgano senza che avvenga interferenza tra le parti, ad esempio spazialmente (in luoghi diversi per tutta la durata dell’appalto) o temporalmente (appalto attuato in tempi di assenza del personale del committente), l’interferenza non è ravvisata e non è necessario il DUVRI.

La necessità del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni.

In quest’ultimo caso è comunque necessario che siano osservati i dettati delle lettere a) e b) di cui sopra, ed il personale esterno sia avvisato dei pericoli e dei rischi e delle precauzioni da tenere mediante una comunicazione scritta, anche se in forma breve.

Nel caso in cui il lavoro da eseguire sia di durata inferiore a due giorni, ma ripetitivo per un periodo superiore a due giorni, è necessario ricorrere al DUVRI.

A puro titolo di esempio si riconoscono in quest’ultimo caso: pulizie civili e tecniche, manutenzioni “abitudinari” (come idraulici, muratori, fabbri, tecnici di macchinari, altri), approvvigionamento dei distributori automatici di alimenti, altri similari che, generalmente, svolgono il proprio lavoro all’interno dell’azienda del committente per meno di due giorni alla volta (per lo stesso servizio/lavoro), ma che superano i due giorni per sommatoria d’interventi.

IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

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