Il 29 OTT 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno che regola quanto al titolo della presente circolare.

Si definiscono i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Sono trattati in particolare la VALUTAZIONE DEI RISCHI DI UN INCENDIO ed i CRITERI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.

I Decreti Ministeriali:

–        DM 1 SET 2021 che entrerà in vigore dal 25 SET 2022. Le stesse regole contenute nel DM 10 MAR 1998 saranno abrogate nella stessa data;

–        DM 2 SET 2021 entrerà in vigore dal 4 OTT 2022. Le stesse regole contenute nel DM 10 MAR 1998 saranno abrogate nella stessa data;

–        DM 3 SET 2021 che entrerà in vigore il 29 OTT 2022,

completeranno l’abrogazione del DM 10 MAR 1998 che, fino ad allora, continuerà ad essere la norma che stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e che indicare le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

A ridosso della data di entrata in vigore Qsei ribadirà l’argomento con le eventuali modifiche intercorse.