A fine SET 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno che regola quanto al titolo della presente circolare che entra in vigore dal 25 SET 2022.

In particolare si definiscono:

  1. a) manutenzione
  2. b) tecnico manutentore qualificato (dai VV.F.)
  3. c) qualifica
  4. d) controllo periodico
  5. e) sorveglianza

Le attività di sorveglianza, cioè l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (art. 3 ed Allegato I)

Sono eseguiti dal tecnico manutentore qualificato nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I della norma.

Nell’allegato II del decreto sono precisati i percorsi di qualifica dei tecnici manutentori, le modalità di formazione (soggetti formatori, requisiti dei docenti, contenuti e competenze), le tipologie di valutazione che i tecnici manutentori devono superare (curriculum, prova scritta, prova orale, prova pratica).

È previsto un esonero dalla formazione per i tecnici che operano da almeno 3 anni, ma tali soggetti dovranno comunque superare una valutazione (basata sulla prova orale).

Sono in ogni caso definiti anche la composizione della Commissione Esaminatrice ed i punteggi da superare per ottenere la validazione della qualifica.

A ridosso della data di entrata in vigore Qsei s.r.l. ribadirà l’argomento con le eventuali modifiche intercorse.