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Si ricorda che gli sfalci e le potature sono classificati in modo diverso a seconda di chi li produce e come li produce.

Con nota di chiarimento nr. 0051657 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, si escludono gli sfalci e le potature dalla definizione di rifiuti qualora siano effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.

Però se questi materiali derivano dalla manutenzione del verde privato posta in essere da un’impresa diventano rifiuti speciali con codice europeo 200201 con obbligo di MUD, registro di carico-scarico e formulario.

La stessa impresa deve, ovviamente, essere autorizzata al trasporto.

Si tratta comunque di rifiuti preziosi che possono essere avviati alla produzione di ammendante compostato od altro impianto.

L’avvio a queste destinazioni, se affidati a terzi autorizzati, comporta costi che si minimizzano se effettuato da chi ha prodotti i rifiuti.

Nel caso in cui l’azienda provveda da sé alla produzione dello sfalcio e della potatura, alla raccolta ed al trasporto, deve essere iscritta all’Albo con categoria 2-bis.