Posted in Circolari

Si ricorda che è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/2398 (modifica della Direttiva 2004/37/CE) circa la protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti chimici cancerogeni e mutageni.

Le modifiche più evidenti consistono in:

  • inserimento della voce “lavori comportanti esposizione a silice libera cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”;
  • inserimento nell’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 di 11 voci nuove tra cui il Cromo VI riscontrabile nelle saldature o taglio al plasma e procedure analoghe;
  • il valore limite di esposizione alla polvere di legno duro è stata portato da 5 mg/m3 a 3 mg/m3 (fino al 17 GEN 2023) ed a 2 mg/m3 successivamente al 17 GEN 2023;

Si ricorda che il valore limite di esposizione non può essere superato. In caso contrario l’art. 225 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 prevede la comunicazione del superamento all’ENTE tutore (ASL).

Questa direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 GEN 2020, per cui sarà necessario verificare che le situazioni lavorative siano congrue entro quel tempo.

Si consideri il benzene che è contenuto nella benzina e che l’esposizione lavorativa deve essere valutata.