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Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Sono introdotte alcune modifiche limitate alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti ed i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

1        la struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni;

2        i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del                  D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori,                      produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni                     industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni;

3        le modalità per l’invio delle comunicazioni, in particolare le Comunicazioni Rifiuti, i RAEE (Rifiuti            di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),  gli Imballaggi, i Veicoli fuori uso devono essere                  inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata                deve essere compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo            comunicazionemud@pec.it.

4        i diritti di segreteria che ammontano a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno come previsto dall’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70:

Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.