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Il D.M. 78 del 30 MAR 2016 ed entrato in vigore l’8 GIU 2016 regolamenta il funzionamento del SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti, abrogando il D.M. 18 FEB 2011 nr. 52 che lo aveva istituito.

Per tutto il 2016, per i soggetti obbligati, l’uso del SISTRI deve essere parallelo ai tradizionali registri e formulari senza però l’applicabilità di alcuna sanzione.

Il sistema è applicabile ai soli rifiuti pericolosi per i seguenti soggetti:

  • produttori con più di dieci dipendenti con riferimento ai soli rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo; lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività   commerciali; attività di servizio; attività sanitarie;
  • trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con iscrizione all’Albo gestori ambientali nella categoria 2 bis (fino a 30 kg/l al giorno) con più di 10 dipendenti e nella categoria 5 (più di 30 kg/l al giorno);
  • trasportatori professionali di rifiuti speciali pericolosi (compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero); e i     soggetti che detengono i rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo;
  • chi si occupa di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;
  • produttori di rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi definiti come “nuovi produttori”;
  • coloro che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti speciali e urbani pericolosi.

Sul sito www.sistri.it è possibile scaricare il Manuale Operativo e le Linee Guida relative all’iscrizione e alla gestione del fascicolo aziendale.

IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI