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La Gazzetta Ufficiale del 11 GEN 2012 ha pubblicato l’Accordo Stato-Regioni per la formazione di cui al titolo della presente. L’Accordo entra in vigore dal 26 GEN 2012.

I corsi di formazione per i lavoratori devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali ed agli organismi paritetici, dove esistenti, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Dove la richiesta non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

  1. soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
  2. un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
  3. i nominativi dei docenti;
  4. un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
  5. il registro di presenza dei partecipanti;
  6. l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
  7. la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché’ quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Formazione Generale

Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima: 4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica

Contenuti: rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
La durata minima non deve essere inferiore alle 4 (rischio basso), 8 (rischio medio) o 12 (rischio alto) ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Si allegano le tabelle riportanti le classi merceologiche suddivise per tipo di rischio.

PREPOSTI

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

DIRIGENTI

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi.

AGGIORNAMENTO

E’ previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.

Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione in modo che corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (11 LUG 2013).

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, dove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo è riconosciuta con alcune clausole.

Al momento, non sono inclusi in questo programma i lavoratori stagionali per i quali, però, si deve provvedere in ogni caso, magari con interventi meno consistenti, ma di efficacia.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.L.vo 81/2008 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento. Ad esempio l’uso dei carriponte, dei carrelli semoventi, dei DPI per la vita e degli otoprotettori, altre, comportano un percorso formativo in aggiunta a quello generale descritto.

IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

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