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La Gazzetta Ufficiale del 11 GEN 2012 ha pubblicato l’Accordo Stato-Regioni per la formazione di cui al titolo della presente.

Si ricorda che i Datori di Lavoro (DdL) che possono ricoprire tale ruolo sono quelli che esercitano in:

  1. Aziende artigiane e industriali (1)        fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche             fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca                                 fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende                                            fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali a rischio di indicenti rilevanti, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

La formazione è unicamente erogata da Enti Pubblici od accreditati.

Essa è individuata su tre livelli di rischio:

  • BASSO 16 ore
  • MEDIO 32 ore
  • ALTO 48 ore

AGGIORNAMENTO

BASSO    6 ore
MEDIO    10 ore
ALTO    14 ore

L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento (5 anni) e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro ha frequentato il corso dettato dal decreto del 1997, accede direttamente ai moduli di aggiornamento.

NUOVA ATTIVITÀ’

Il Datore di Lavoro deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dall’inizio attività.

IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

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