Il 7 LUG 2016 è stato siglato il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione il cui testo ufficiale sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Nel frattempo si può trovare qui di seguito l’anteprima delle principali novità che esso ha introdotto.

Docenti

Anche i docenti dei corsi per ASPP/RSPP dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 MAR 2013.

Il Datore di Lavoro che ricopra anche il ruolo di RSPP potrà svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni 21 DIC 2011.

Numero massimo di partecipanti

Sarà previsto un massimo di 35 partecipanti per tutti i cosi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro se non diversamente normati.

Non sarà più fissato un numero massimo di partecipanti ai convegni valevoli come aggiornamento.

Medico competente

Nel caso di medico competente assunto dal Datore di Lavoro, esso si dovrà ritenere esonerato dalla formazione prevista dall’art. 37 del D.L.vo 81/08.

Formazione RSPP/ASPP

Il modulo B, prima suddiviso in 9 differenti corsi (a seconda dei settori merceologici delle aziende), sarà organizzato in un unico corso base della durata di 48 ore.

Per i seguenti settori sarà obbligatoria la specializzazione:

  • SP1   agricoltura e pesca (12 ore);
  • SP2   cave e costruzioni (16 ore);
  • SP3   sanità residenziale (12 ore);
  • SP4   chimico-petrolchimico (16 ore).

Datore di Lavoro-RSPP

Nel caso in cui un’azienda avesse un codice ATECO di rischio alto ma impiegasse i suoi lavoratori esclusivamente per attività a Rischio Basso, per il Datore di Lavoro che volesse ricoprire il ruolo di RSPP sarà possibile frequentare i corsi per il Rischio Basso. Lo stesso principio sarà applicabile anche nel caso di situazione opposta.

Esempio.

Settore merceologico Intermediazione di Rifiuti: Rischio Alto.

I lavoratori dipendenti sono solo impiegati nel disbrigo di pratiche d’ufficio: Rischio Basso.

Il Datore di Lavoro frequenterà i corsi di RSPP per il Rischio Basso.

Lavoratori distaccati

La formazione dei lavoratori distaccati, sarà a carico del somministratore (azienda che mette a disposizione i lavoratori) salvo diversi accordi contrattuali tra lo stesso e l’utilizzatore (azienda che utilizza la prestazione del lavoratore).

Aggiornamento

Seminari e convegni saranno utilizzabili per coprire il 50% del monte ore fissato per le figure di cui agli artt. 34 (RSPP/ASPP) e 37 (lavoratori, preposti, dirigenti, addetti emergenza, RLS) del D.L.vo 81/08.

Per tutti i corsi in materia di Salute e Sicurezza, in cui la formazione costituisca titolo abilitativo alla funzione esercitata (per esempio conduttori di PLE o carrelli elevatori, RSPP, addetti all’emergenza, CSP-CSE, ecc.), in caso di mancato aggiornamento entro i termini previsti non sarà necessario ripetere il corso completo, ma sarà sufficiente effettuare l’aggiornamento per ritenersi nuovamente abilitati.

L’aggiornamento ASPP sarà di 20 ore mentre quello RSPP di 40 ore, entrambi nel quinquennio.

Modalità e-learning

Sarà consentita per tutti i corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro solo nei casi in cui essa sia espressamente prevista da Accordi Stato-Regioni o da contrattazioni collettive.

I nuovi criteri saranno contenuti nell’Allegato II.

Sarà possibile seguire con questa modalità il modulo A per la formazione di RSPP/ASPP.

Nelle aziende identificate con codice ATECO di rischio basso sarà consentito effettuare anche la formazione specifica dei lavoratori in questa modalità.

 

Si rimane in attesa della pubblicazione definitiva dell’Accordo, nel caso in cui il documento definitivo pubblicato riportasse differenze rispetto a quanto su descritto, si provvederà ad una comunicazione tempestiva.

IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

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